Dal 1 gennaio 2026 la soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici è salita da 8 a 10 euro al giorno. Per chi era già a 8 euro e l'azienda decide di adeguare il valore facciale sono fino a 440 euro netti in più all'anno per dipendente; per chi parte da meno, lo spazio fiscale disponibile può arrivare fino a 2.200 euro annui. Cosa cambia davvero, per chi, e cosa fare se ancora usate i cartacei.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 comma 14) ha alzato la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei buoni pasto elettronici da 8 a 10 euro al giorno, in vigore dal 1 gennaio 2026. La modifica interviene sull'art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, lasciando invariata la soglia di 4 euro al giorno per i buoni pasto cartacei.
Tradotto in numeri concreti: con una stima convenzionale di 220 giorni lavorativi all'anno, il massimo teorico di buoni pasto esentasse erogabili a un dipendente arriva a 2.200 euro annui. Per chi era già a 8 euro al giorno e l'azienda decide di adeguare il valore facciale del buono alla nuova soglia, l'aumento è di circa 440 euro netti all'anno; per chi parte da meno (o da zero) lo spazio fiscale disponibile può essere ancora più ampio.
Vediamo cosa cambia davvero, e per chi.
Le tre risposte in breve, per chi cerca solo quelle.
Da quando. Dal 1 gennaio 2026. La soglia esente dei buoni pasto elettronici è passata da 8 a 10 euro al giorno; per i cartacei resta a 4 euro.
Per chi. Per tutti i lavoratori dipendenti che ricevono buoni pasto elettronici, senza distinzione di settore, CCNL, dimensione aziendale o inquadramento. Attenzione però: la soglia dice quanto può essere esente, non quanto l'azienda è obbligata a dare. Il valore del buono lo decide il datore di lavoro, entro quel tetto.
Quanto valgono. Su una stima convenzionale di 220 giornate lavorative all'anno, 10 euro al giorno fanno 2.200 euro annui che arrivano al dipendente interi, fuori dal reddito imponibile e dalla base contributiva. Chi era già a 8 euro e vede il buono adeguato ai 10 guadagna 440 euro netti in più all'anno.
Una precisazione che genera parecchia confusione: i 10 euro sono il valore facciale del buono per giornata lavorativa, non un tetto di spesa. Pagare uno scontrino da 30 euro con tre buoni da 10 resta interamente esente — la cumulabilità fino a 8 buoni per singola spesa è prevista dal DM 122/2017 e non intacca l'esenzione (Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 6 del 12/02/2019). Dove si spendono, invece, lo abbiamo raccontato nel post sui buoni pasto al supermercato.
Buoni pasto elettronici: prima del 1/1/2026 erano esenti fino a 8 €/giorno. Dal 1/1/2026 sono esenti fino a 10 €/giorno.
Buoni pasto cartacei: 4 €/giorno esenti. Invariati.
Mensa aziendale interna o gestita da terzi tramite somministrazione diretta: nessun limite di esenzione. Invariata.
La forbice tra cartacei ed elettronici, che già nel 2020 si era allargata, ora arriva a 6 euro al giorno.
Prendiamo un dipendente full-time e una stima convenzionale di 220 giorni lavorativi all'anno. Se l'azienda gli eroga un buono pasto da 10 euro per ogni giornata di pasto, succede questo.
• Massimo teorico annuo del buono pasto: 10 € × 220 giorni = 2.200 €. Importo non tassato in capo al dipendente entro la soglia giornaliera, ai sensi dell'art. 51 c. 2 lett. c TUIR.
• Differenza rispetto a una soglia di 8 €/giorno, qualora l'azienda decida di adeguare il valore facciale: 2 € × 220 giorni = 440 € in più, interamente al netto per il dipendente.
• Costo aziendale necessario per dare gli stessi 2.200 € netti via stipendio cash: indicativamente tra 4.300 € e 6.300 €, a seconda dell'aliquota IRPEF marginale del dipendente (dal 23% al 43%), delle addizionali regionali e comunali e dei contributi previdenziali a carico azienda.
Il delta è il motivo per cui il buono pasto resta uno degli strumenti di welfare più efficienti in assoluto: per il dipendente i 2.200 euro restano fuori dal reddito imponibile e dalla base contributiva, e per l'azienda il costo del buono pasto è integralmente deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 95 TUIR. Per ottenere lo stesso effetto via cash, l'azienda dovrebbe sostenere un costo lordo significativamente superiore.
Scenario tipo: 30 dipendenti, stima convenzionale di 220 giorni lavorativi all'anno, buono pasto elettronico a 10 euro.
• Plafond annuo erogato ai dipendenti: 30 × 220 × 10 = 66.000 €.
• Costo aziendale del buono pasto (entro la soglia giornaliera di 10 euro, deducibile ex art. 95 TUIR e fuori dalla base contributiva del dipendente): 66.000 €, più eventuali commissioni di emissione e IVA applicabile secondo le regole ordinarie.
• Per dare ai dipendenti gli stessi 66.000 € netti aggiuntivi via stipendio cash, l'azienda dovrebbe sostenere un costo del lavoro lordo quasi doppio o più, a seconda del mix retributivo aziendale (aliquota IRPEF marginale media, addizionali, contributi previdenziali).
I numeri sopra sono stime indicative. Il calcolo esatto dipende dal mix retributivo della singola azienda e va sempre validato con il consulente del lavoro prima di prendere decisioni di adeguamento.
La nuova soglia di esenzione si applica ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 TUIR. Vale per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che ricevono buoni pasto elettronici, senza distinzioni per dimensione aziendale, settore o CCNL applicato, inquadramento (operai, impiegati, quadri, dirigenti).
Alcune precisazioni utili.
• Pubblico impiego: la soglia fiscale di 10 euro si applica anche ai dipendenti pubblici che ricevono buoni pasto elettronici, ma gli importi effettivamente erogati restano definiti dalla contrattazione collettiva (ARAN) e dai singoli regolamenti delle amministrazioni; non è automatico.
• Smart working e lavoro ibrido: il diritto al buono pasto in modalità di lavoro a distanza dipende dal CCNL applicato, dal regolamento aziendale e dagli accordi individuali. Esiste giurisprudenza sul tema, e va valutato caso per caso.
• Amministratori, collaboratori e altre figure non dipendenti: la disciplina dell'art. 51 si applica ai redditi di lavoro dipendente; per altre figure il trattamento dei buoni pasto va valutato caso per caso con il consulente del lavoro.
I buoni pasto cartacei, secondo stime di settore, rappresentano ancora una quota residua significativa del mercato italiano — diverse fonti indicano valori nell'ordine di grandezza di circa un terzo. Il declino è in corso da anni, ma non è ancora completo: molte PMI piccole, settori tradizionali e contratti datati continuano a usarli.
Con la nuova soglia, mantenere i cartacei significa lasciare inutilizzato uno spazio fiscale di 6 euro al giorno per dipendente. Per una PMI di 30 dipendenti, su una stima di 220 giorni lavorativi, sono 39.600 € l'anno di plafond fiscale teorico non utilizzato — qualora l'azienda decidesse di adeguare il valore facciale del buono al nuovo massimo.
Migrare al digitale richiede quattro cose, in ordine.
1. Scelta di un emettitore con app dipendente e rete esercenti coerente con i luoghi di lavoro reali.
2. Comunicazione interna ai dipendenti (la parte che HR sottovaluta sempre).
3. Sostituzione del flusso di acquisto e distribuzione (niente più block notes da timbrare).
4. Allineamento con il payroll perché il nuovo importo entri correttamente nei flussi di buste paga.
In Cipay seguiamo questa transizione con un account manager dedicato, perché la parte burocratica è la più semplice — quella delicata è la comunicazione interna.
Se sei HR: una verifica utile da fare è confermare con il payroll che la voce "buono pasto elettronico" sia allineata al nuovo limite di 10 euro nei flussi cedolino, e — se l'azienda eroga importi inferiori — valutare con la direzione l'opportunità di un adeguamento sulla base del beneficio fiscale.
Se sei titolare di PMI: il buono pasto elettronico resta una delle forme più efficienti di erogazione di valore al dipendente. Il costo per l'azienda è pari al valore facciale del buono, più IVA e commissioni di emissione, comunque significativamente inferiore al costo lordo equivalente che servirebbe per dare lo stesso netto via stipendio.
La nuova soglia di 10 euro non riguarda la mensa aziendale interna né le prestazioni di somministrazione di vitto rese tramite convenzione diretta con esercizi (la cosiddetta mensa diffusa), che restano integralmente esenti senza limite di importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di convenzionamento previsti dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate. Sono strumenti diversi dal buono pasto, e in alcuni casi possono convivere. Ne parliamo in dettaglio nell'articolo sulla mensa diffusa.
Il buono pasto è una cosa. Il welfare aziendale, in particolare i flexible benefit (rimborsi sanitari, formazione, asili nido, trasporti pubblici, mutuo, libri scolastici), è un'altra. Sono strumenti distinti, regolati da lettere diverse dell'art. 51 TUIR, e seguono regole proprie. Spesso convivono nello stesso piano aziendale, ma è importante non confonderli — soprattutto perché i flexible benefit sono la parte del welfare dove la personalizzazione e l'integrazione coi gestionali fanno davvero la differenza per HR e dipendenti. Se vi interessa quel tema, potete partire dall'articolo sul welfare aziendale modulare.
Per attivare i buoni pasto Cipay con la nuova soglia da 10 euro, o per verificare se la vostra azienda sta sfruttando tutto il plafond disponibile, scriveteci dalla pagina Buoni Pasto.
Questo articolo ha scopo esclusivamente informativo e non sostituisce la consulenza professionale. Le valutazioni fiscali, contributive e operative dipendono dalla specifica situazione aziendale, dal CCNL applicato e dall'evoluzione della prassi dell'Agenzia delle Entrate. Prima di prendere decisioni si raccomanda di consultare il proprio consulente del lavoro o commercialista di fiducia.